Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Servizio Whistleblowing

Titolo

Servizio Whistleblowing

Descrizione

Con legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stato modificato l’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all’interno dell’Amministrazione dove presta servizio. L’ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

In base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come novellato, per whistleblowing si intende il diritto del dipendente pubblico di segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai fini della disciplina suddetta, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Inoltre, la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione/società pubblica. 

La legge 179/2017, d’altro canto, ha inciso sul dettato della d.lgs. 231/2001 andando a riformare il contenuto dell’art. 6, ove è previsto che nei modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere previsti dei canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello stesso e che garantiscano, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Premessa la fonte normativa, la disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- la tutela dell’anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);

- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);

- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso (tranne il caso in cui la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato). 

La principale novità, come sopra accennato, risiede nella predisposizione di uno (o più canali) che garantiscano la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

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Informativa sintetica per il trattamento dei dati:

L’ articolo 14, comma 5, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 dispone un’eccezione all’obbligo di informazione del trattamento nei confronti del soggetto segnalato, poiché comunicare tali informazioni rischierebbe di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento stesso.  

Al soggetto segnalato, informato della esistenza della segnalazione, non è però preclusa - in termini assoluti - la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Tali diritti possono essere esercitati per il tramite del Garante privacy, a norma dell'art. 2-undecies, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). 

La segnalazione è espressamente sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001).

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La piattaforma whistleblowing è la soluzione applicativa che consente di inviare segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Pubblica Amministrazione. In linea con le attuali disposizioni normative vigenti, la soluzione permette di garantire la tutela al whistleblower che effettua segnalazioni di illeciti attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento.

La piattaforma è accessibile esclusivamente tramite password e login, fornite dalla società a dipendenti e collaboratori, ed è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Accesso piattaforma whistleblowing https://comunecanazei.cctwhistleblowing.it/

informativa privacy informativa completa Whistleblowing.pdf 226,37 kB

Deliberazione Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni delibera n. 186 d.d. 15.11.2023 + allegato.pdf 8,85 MB

Data di inizio validità

11/01/2024
Data:

16/03/2021

Ultimo aggiornamento:

11/01/2024 19:58

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